Scuola elementare di Fonti, il Comune di Sala Consilina deve decidere: o restituisce il terreno o paga i proprietari
Non è ancora terminata la storia giudiziaria che vede coinvolto il comune di Sala Consilina e il terreno di località Fonti che ospitava una scuola elementare ma il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune. La nota vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate relativo all’attribuzione della rendita presunta per gli “edifici fantasmi” ai proprietari del terreno i quali misero in moto la macchina conoscitiva per appurare le reali condizioni di appartenenza proprietaria e conseguente responsabilità erariale del fondo. E così, dopo un silenzio diniego e ricorsi al Tar volti ad ottenere l’accesso all’incartamento sull’espropriazione del fondo e un provvedimento di rilascio o di risarcimento da illegittima occupazione, appurata la proprietà del terreno in capo ad una coppia di coniugi salese, il Tar Campania, con sentenza n. 2727 del 13 dicembre 2021 ha respinto le eccezioni sollevate dal Comune riconoscendo il diritto dei ricorrenti di ottenere o il rilascio del terreno o il pagamento di un indennizzo. A questo punto, il Comune di Sala Consilina, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Messina, impugnava la sentenza del Tar, ritenendo non definitivamente chiarita la questione relativa alla proprietà del terreno attenzionato e, in ogni caso, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per i periodi di occupazione illegittima precedenti i cinque anni dalla prima richiesta di detto risarcimento.
Il 30 maggio scorso è stata resa nota la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello proposto dal Comune di Sala Consilina ritenendo che: “l’effetto immediato della sentenza appellata consiste solo nell’obbligo del Comune di valutare l’opzione tra restituzione dei suoli occupati, previa riduzione in pristino, e l’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (ndr. previo pagamento di un’indennizzo) e solo in tale fase ulteriore si potrà porre, eventualmente, la questione della quantificazione del risarcimento da corrispondere agli odierni appellati.”, questione sulla quale il giudice amministrativo non ha potere e che dovrà essere deciso da un giudice civile.
Un arresto temporaneo, quindi, in attesa che il Comune deciderà se restituire il terreno, previo ripristino dello stato dei luoghi o ripagare i proprietari con un’indennizzo e che, per ora vede, il Comune stesso condannato al pagamento di 8mila euro a favore dei proprietari del terreno quali spese per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato.-italia2tv-
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