Sassano: Obblighi di condotta per i proprietari dei cani. Ordinanza sul pericolo di incuria

Il pericolo dovuto all’incuria da parte dei proprietari, la custodia e la tutela. Questi i principali aspetti oggetto dell’ordinanza emessa dal Comune di Sassano e relativa alle specie animali che, stabilmente o temporaneamente, vivono nel territorio comunale, con particolare riferimento ai cani.Attraverso il provvedimento si ordina ai proprietari/possessori/detentori di iscrivere il cane all’anagrafe, far apporre il microchip, assicurarne in ogni momento il benessere nei luoghi privati ove sono custoditi e di adottare tutte le cautele idonee ad impedire che i cani rechino disturbo delle persone nelle fasce orarie comprese tra le 13 e le 16 e tra le 22 e le 8. Nel contempo si vieta l’utilizzo di animali vivi come premio nei giochi presso luna-park,fiere, nelle sagre e per effettuare fotografie a scopo di lucro, nonché l’esposizione e la mostra degli stessi in spettacoli itineranti e nelle vetrine dei negozi. “Gli animali – recita l’ordinanza - debbono poter disporre di cibo e di acqua pulita, nelle necessarie quantità giornaliere e non possono essere esposti a rigori climatici, né tenuti in luoghi assolati senza possibilità di riparo. All’esterno dei fabbricati i cani devono essere detenuti entro spazi recintati, preferibilmente non legati. Per i cani legati deve essere utilizzata una catena, di robustezza proporzionata alla mole dell’animale, lungo almeno quattro metri. Deve comunque essere garantita la possibilità di raggiungere comodamente la cuccia o ricovero. Per la detenzione all’esterno dei fabbricati – si legge ancora - bisogna predisporre una casetta/cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell’animale, impermeabile alla pioggia. I cani condotti in luogo pubblico devono essere costantemente tenuti al guinzaglio e con museruola. E’ vietato far entrare i cani, anche con guinzaglio, nei giardini, parchi pubblici e negli spazi attrezzati per lo svago ed i giochi dei bambini, nonché l’accesso degli animali negli esercizi di vendita di alimenti ed in quelli di somministrazione di cibi e bevande. E’ fatto, inoltre, divieto di consentire il soddisfacimento delle necessità fisiologiche dei cani negli spazi pubblici o soggetti al pubblico passaggio. Se si determinasse l’imbrattamento di suolo pubblico, il conduttore è tenuto all’immediato ripristino della pulizia dei luoghi. Gli obblighi non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di autonomia funzionale determinati da disabilità. I trasgressori rischiano una sanzione pecuniaria che va da 40 a 450 euro”. - Cono D'Elia - ondanews -

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